SUCCESSIONE - DIVISIONE - EFFETTI SENTENZA - Tribunale Roma Sez. IV Sent., 03-09-2019

SUCCESSIONE - DIVISIONE - EFFETTI SENTENZA -   Tribunale Roma Sez. IV Sent., 03-09-2019

In tema di comunione ereditaria, il principio della natura dichiarativa della sentenza di divisione opera esclusivamente in riferimento all'effetto distributivo, per cui ciascun condividente è considerato titolare, sin dal momento dell'apertura della successione, dei soli beni concretamente assegnatigli e a condizione che si abbia una distribuzione dei beni comuni tra i condividenti e le porzioni a ciascuno attribuite siano proporzionali alle rispettive quote; non opera, invece, sicché la sentenza produce effetti costitutivi, quando ad un condividente siano assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, in quanto rientranti nell'altrui quota.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Pigozzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36281/2016 promossa da:

M.F. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. GRAMAZIO GIOVANNI e dell'avv. Samantha Soricone, elettivamente domiciliata in Roma, via Dardanelli n. 21 presso lo studio dei difensori;

OPPONENTE

contro

U.F. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. TAMBERI MARIO e dell'avv. TAMBERI GIUSEPPE ((...)) VIA BARNABA ORIANI 85 00197 ROMA, elettivamente domiciliato in VIA BARNABA ORIANI, 85 00100 ROMA presso il difensore avv. TAMBERI MARIO

M.L.F. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. CAMPI RAFFAELLA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GIULIANA, 82 00195 ROMA presso il difensore avv. CAMPI RAFFAELLA

OPPOSTI

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.4.2016 ad istanza di F.U., la sig.ra M.F. si opponeva al precetto con il quale le si intimava il pagamento di Euro230.330,61 in virtù della sentenza n. 5341/2015 emessa dal Tribunale di Roma di scioglimento della comunione ereditaria tra i germani M., U. e M.L.F. a titolo di conguaglio.

La stessa deduceva di avere interposto appello avverso la sentenza che, anziché assegnare i quattro immobili in relazione alla quota ereditaria, aveva attribuito all'opponente beni per un valore pari al 70% dei cespiti, obbligando la stessa a pagare a favore dei condividenti la somma di Euro360.946,00.

In ragione della non definitività della sentenza, stante la natura evidentemente costitutiva della sentenza appellata, il capo condannatorio non poteva intendersi esecutivo, né poteva avere rilievo l'avvenuta trascrizione della sentenza di primo grado tra le parti, trattandosi di adempimento fiscale ed avendo comunque l'opponente provveduto alla trascrizione della domanda di appello.

Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Giudice Adito, contrariis rejectis, accogliere l'opposizione spiegata con il presente atto, per ciascuno e/o per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, IN VIA PRELIMINARE, anche previa urgente fissazione di udienza ad hoc, disporre comunque la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 5341/2015 emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Roma in data 29/12/2014 - 7/3/2015. NEL MERITO: a) dichiarare che la medesima sentenza, poiché non passata in giudicato per interposto appello, è attualmente priva di ogni effetto e non suscettibile di provvisoria esecuzione, ex art. 282 c.p.c., in ogni sua statuizione, b) conseguentemente, dichiarare privo di ogni efficacia il precetto per pagamento somme notificato pedissequamente alla sentenza indicata per le ragioni espresse in narrativa, da intendersi qui riprodotte; c) in via meramente gradata, ove in denegata e non creduta ipotesi la sentenza venisse ritenuta provvisoriamente esecutiva, sospendere, comunque, la esecutività stessa, stante la sussistenza dei gravi motivi previsti ex art. 615 cpc".

Si opponeva ad analogo precetto notificatole in data 28.05.2016 da M.L.F. per il pagamento del conguaglio alla stessa dovuto, formulando le medesime conclusioni e chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e la riunione della seconda opposizione RG. 44079/216 alla causa n. 36281/2016.

Con Provv. del 22 giugno 2016, il predetto procedimento rubricato R.G. 44079/2016 veniva riunito al presente.

Il sig. U.F. si costituivano nel presente giudizio chiedendo all'adito Tribunale "- in via preliminare, di dichiarare inammissibile la domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza del Tribunale di Roma n. 5341/15; - di rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto." La signora M.L.F. si costituiva nell'opposizione poi riunita, chiedendo al Tribunale di "Respingere, per le causali tutte di cui in narrativa, la spiegata domanda di opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. e, per l'effetto, confermare la esecutorietà della sentenza di Primo Grado."

A seguito della prima comparizione delle parti, l'opponente insisteva nella sospensione dei precetti: con Provv. del 11 gennaio 2017 il G.I. Dott.ssa P. accoglieva l'istanza di sospensione, concedendo i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..

Ritenuta la causa di natura documentale, a seguito di alcuni rinvii determinati dal trasferimento del Giudice titolare, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.01.2019.

L'opposizione è fondata e merita accoglimento.

Gli odierni opposti sembrano ritenere che vi sia stata una modifica nell'orientamento giurisprudenziale consolidato che riconosce solo alle sentenze di condanna la caratteristica dell'esecutorietà immediata delle stesse, negandola alle sentenze di natura dichiarativa e costitutiva.

Si ripropone la questione della sussistenza dell'efficacia esecutiva ex lege ai sensi dell'art. 282 c.p.c., dei capi condannatori conseguenti alla pronuncia di una sentenza avente effetti costitutivi, cioè dispositivi di effetti innovativi nella realtà giuridica.

Va preliminarmente sottolineato che l'appello dell'opponente investiva lo stesso capo dell'assegnazione alla stessa dell'immobile di Roma che essendo di valore notevolmente superiore aveva portato la previsione di un conguaglio che costituiva, secondo l'appellante, un acquisto forzoso.

Ciò per dire che, in effetti, la stessa assegnazione è stata appellata e, quindi, non è passata in giudicato.

Tornando all'oggetto della causa, gli opponenti portano a riprova di tale revirement giurisprudenziale la sentenza della Corte di Cassazione n. 18512 del 3.09.2007 per la quale "nel caso di pronuncia della sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., le statuizioni di condanna consequenziali, dispositive dell'adempimento delle prestazioni a carico delle parti fra le quali la sentenza determina la conclusione del contratto, sono da ritenere immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 282 c.p.c., di modo che, qualora l'azione ai sensi dell'art. 2932 c.c. sia stata proposta dal promittente venditore, la statuizione di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo è da considerare immediatamente esecutiva". Secondo tale dictum la disputa della dottrina sull'estensione dell'art. 282 c.p.c., alle sentenze di mero accertamento o costitutive è priva di giustificazione, poichè questa norma si riferisce alle statuizioni condannatorie della sentenza, sia che esse abbiano come presupposto solo un accertamento, sia che esse abbiano come presupposto un accertamento ed un effetto costitutivo. Si sottolinea che, in relazione alla sentenza pronunciata si sensi dell'art. 2932 c.c., la legge non prevede alcunchè che possa giustificare l'esclusione della immediata esecutività delle statuizioni condannatorie consequenziali alla statuizione di accertamento del modo di essere dell'ordinamento in relazione alla vicenda dedotta.

Invero, la sentenza citata, lungi dal potersi considerare il consolidamento di un orientamento pregresso, ha costituito un unicum ed è stata smentita, in modo assolutamente pacifico, quanto alle obbligazioni scaturenti dalla sentenza ex art. 2932 c.c. dalle S.U. Cassazione civile 22/02/2010, n.4059 che afferma non essere "riconoscibile l'esecutività provvisoria, ex art. 282 c.p.c., del capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado resa ai sensi dell'art. 2932 c.c., né è ravvisabile l'esecutività provvisoria della condanna implicita al rilascio dell'immobile in danno del promittente venditore, scaturente dalla suddetta sentenza nella parte in cui dispone il trasferimento dell'immobile, producendosi l'effetto traslativo della proprietà del bene solo dal momento del passaggio in giudicato di detta sentenza con la contemporanea acquisizione al patrimonio del soggetto destinatario della pronuncia"

Con tale sentenza, sulla scorta dell'insegnamento in punto di esecutività prevista dall'art. 282 c.p.c. (come novellato dalla L. n. 353 del 1990) limitata alle sole statuizioni di condanna, si afferma l'esecutività dei capi condannatori di una sentenza sempre che non fossero legati ad altri capi costitutivi da un nesso di sinallagmaticità.

Invero, su tale questione è tornata a pronunciarsi la Suprema Corte nella recentissima sentenza Cass. Civ. III 30.01.2019 n. 2537 ove si compie una disamina approfondita della questione.

La stessa riconosce come punto condiviso che "il principio della natura dichiarativa della sentenza di divisione opera esclusivamente in riferimento all'effetto distributivo, per cui ciascun condividente è considerato titolare, sin dal momento dell'apertura della successione, dei soli beni concretamente assegnatigli e a condizione che si abbia una distribuzione dei beni comuni tra i condividenti e le porzioni a ciascuno attribuite siano proporzionali alle rispettive quote; non opera invece, sicché la sentenza produce effetti costitutivi, quando ad un condividente siano assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, in quanto rientranti nell'altrui quota (Cass. 24/07/2000, n. 9659; Cass. 29/04/2003, n. 6653; Cass. 10/01/2014, n. 406). All'esito di tale conclusione, tuttavia, non paiono del tutto univoche le conseguenze tratte in punto di esecutività: da un lato questa è predicata come immediata per ogni (capo di qualunque) sentenza di scioglimento di comunione (tra le ultime, v. Cass. 21332/18, che richiama, sia pur quasi incidentalmente, Cass. 28697/13, cui è segnalata come conforme Cass. ord. 20961/18); dall'altro quell'esecutività in radice si esclude (Cass. 3934/16), fino al punto da configurare un'acquiescenza tacita - con conseguente preclusione dell'ulteriore impugnazione - nella spontanea esecuzione di una sentenza di primo grado, proprio perché non provvisoriamente esecutiva (in precedenza, in senso analogo e con diversità di accenti, anche Cass. 2483/04 e Cass. 406/14, la quale peraltro non escludeva l'esecutività per alcuni capi, purchè meramente dipendenti e non anche corrispettivi).

Orbene la Corte di Cassazione precisa che non si tratta solo di verificare se sussista un vincolo di corrispettività tra il capo condannatorio (anche implicito) e quello costitutivo, in quanto a margine di quello che era il caso concreto della nota pronuncia del 2010 (pagamento del prezzo a fronte di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.), la stessa sentenza a sezione unite somministra argomenti per una nozione più articolata, nel momento in cui definisce avvinti dal medesimo regime di (non) esecutività provvisoria quei capi che costituiscono gli elementi del nuovo unitario rapporto oggetto della pronuncia costitutiva, elementi necessariamente coordinati da un vincolo teleologico o funzionale unitariamente considerato e tali da integrare un equilibrio tra le nuove situazioni giuridiche sostanziali prodotte dalla pronuncia costitutiva.

Quindi, sempre sul presupposto indiscusso della non esecutività dei capi costitutivi della sentenza, l'impossibilità a portare ad esecuzione i capi condannatori della sentenza viene letta con riferimento non solo ai capi legati a quelli costitutivi da un nesso di corrispettività, ma anche a quelli rappresentativi del nuovo assetto di interessi oggetto della pronuncia costitutiva.

In base a questo non si potrebbe consentire una diversificazione dell'efficacia esecutiva tra le parti del medesimo rapporto innovato o costituito con l'unitaria pronuncia, in base alla quale costringere una delle parti stesse a patire anzitempo - cioè in forza di esecutività provvisoria e quindi rispetto alla definitività della sentenza - gli effetti a sè sfavorevoli della pronuncia, senza potere / beneficiare di quelli favorevoli che dei primi costituiscono - anche solo nella sostanza - un corrispettivo, in quanto funzionalizzati a compensarli, anche se non proprio a costituirne la controprestazione in senso tecnico. Un'interdipendenza di tal fatta esige allora, in linea generale, un unitario ed indifferenziato regime di esecutività delle relative statuizioni, anche se poste per la prima volta da una sentenza: sia per la carenza di una normativa espressa, sia, soprattutto, per la necessaria identità della tutela da apprestarsi alle parti.

Tale principio affermato dalla recentissima sentenza n. 2537 del 2019, con riferimento proprio alla non esecutività dell'obbligo al pagamento del conguaglio, conferma la correttezza dell'ordinanza sulla sospensione pronunciata in sede cautelare affermando che detta statuizione in quanto dipendente dal passaggio in giudicato della sentenza di divisione che assegna il bene ad altri condividenti non è esecutiva fino alla definitività della sentenza di divisione.

Pertanto, l'opposizione deve essere accolta.

Non si ritiene di condividere la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto la questione dell'ambito della non esecutività dei capi condannatori di una sentenza esecutiva non era sempre stata univocamente risolta dalla giurisprudenza.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) Accoglie l'opposizione proposta da F.M. avverso il precetto notificatole in data 27.4.2016 da F.U. per il pagamento di Euro230.330,61;

2) Accoglie l'opposizione proposta da F.M. avverso il precetto notificatole in data 28.05.2016 da F.M.L. per il pagamento della somma di Euro133.669,58;

3) Condanna altresì la parte F.U. a rifondere alla parte F.M. le spese di lite, che si liquidano in Euro765 per spese, Euro9500 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

4) Condanna altresì la parte F.M.L. a rifondere alla parte F.M. le spese di lite, che si liquidano in Euro765 per spese, Euro8000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Così deciso in Roma, il 3 settembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 3 settembre 2019.


Avv. Francesco Botta

Rimani aggiornato, seguici su Facebook